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Asilo nido
![]() Asilo Nido e L.R.32/90 La L.R.32/90 definisce l’asilo nido come un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia ed ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti all’infanzia.
L’asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all’età, allo sviluppo e all’autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino. L’asino nido ha una ricettività non inferiore a 30 posti e non superiore a 60 posti e accoglie i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all’asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o è consentita la loro permanenza nell’asilo nido fino all’inserimento nella scuola materna. Negli asili comunali hanno titolo di precedenza all’ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero dei potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30 bambini, la L.R.32/90 permette la costituzione di asili nido minimi. |





